Art. 27.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 24, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte

 

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corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2007 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
      2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 25 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
      3. All'onere derivante dell'attuazione all'articolo 26, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2007 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.